Risposte alle domande più frequenti

In questa sezione è pubblicato l'elenco delle domande più frequenti poste all'Ente. Queste rappresentano per noi un mezzo per dare una risposta a quesiti di carattere generale e specifici, che interessano gli iscritti all'Albo professionale, i giovani neo-abilitati, la cittadinanza, gli operatori economici, e tutti coloro che vorranno consultarle. Le domande risposte (FAQ - Domande frequenti) sono consultabili liberaremente o attraverso il motore di ricerca sottostante.

 


Sì.

A norma dell'art. 2229 del Codice Civile e dell'art. 5 del DLCPS 13/09/1946 n. 233 come modificato dalla Legge 11/01/2018 n. 3, per l'esercizio della professione di medico chirurgo e di odontoiatra è necessaria l'iscrizione al relativo Albo.

Non vi è alcun termine predefinito, il medico o l'odontoiatra, una volta superato l'esame di abilitazione, può in ogni momento presentare la domanda di iscrizione all'Albo.

Deve essere presentata dal diretto interessato agli uffici dell'Ordine, oppure presentata da un terzo munito di opportuna delega del diretto interessato.

No.

La domanda deve prima essere esaminata dal Consiglio Direttivo dell'Ordine, il quale, al termine dell'istruttoria, adotta una formale delibera di iscrizione all'Albo. E' solo dalla data di questa delibera del Consiglio che il professionista è legalmente autorizzato ad esercitare la professione, non prima.

La mancanza dei requisiti previsti dalla Legge può rendere inaccoglibile la domanda e, quindi, l'impossibilità di esercitare la professione.

Può fare ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, organismo di appello rispetto alle decisioni dell'Ordine, che ha sede presso il Ministero della Salute.

Si.

E' necessario presentare la domanda di iscrizione all'Ordine della provincia in cui si ha la residenza o si stabilisce il proprio domicilio (L'art. 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ha espressamente equiparato domicilio professionale e residenza ai fini dell’iscrizione o del mantenimento della stessa in Albi, elenchi o registri da parte di cittadini di Stati membri dell’Unione Europea. 
Generalmente, in caso di nuova iscrizione, il domicilio professionale coincide con quello personale. In ogni caso è possibile specificarlo sul modulo di iscrizione.)

 

Il modulo di isrizione all'Ordine è disponibile CLICCANDO QUI.

Il Consiglio dell'Ordine deve deliberare circa l'accoglimento o meno delle domande di iscrizione entro tre mesi dalla data di presentazione delle stesse.

Nel caso in cui la domanda di iscrizione fosse incompleta, il richiedente verrà avvisato di integrarla con i dati e/o documenti necessari e fino a che non sarà completa, il termine di tre mesi rimane sospeso.

Si.

L'iscrizione ad un Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di una qualunque provincia italiana legittima il professionista ad esercitare su tutto il territorio nazionale.

Il medico/odontoiatra italiano laureato nella UE, prima di potersi iscrivere all’Ordine ed esercitare la professione in Italia, deve ottenere il riconoscimento della laurea comunitaria.
In Italia l’autorità competente a pronunciare il riconoscimento delle lauree in medicina e in odontoiatria è il Ministero della Salute, al quale va presentata apposita domanda utilizzando la modulistica disponibile sul sito internet del Ministero: www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariePubblico 
Il Ministero della Salute esamina la domanda e, conclude tale esame con l’emanazione di un formale decreto di riconoscimento con valore abilitante del titolo che, a questo punto, è omologato e quindi utile per poter iscriversi all’Ordine.

Il medico/odontoiatra italiano laureato fuori dalla UE, prima di potersi iscrivere all’Ordine ed esercitare la professione in Italia, deve ottenere il riconoscimento della laurea.

In Italia l’autorità competente a pronunciare il riconoscimento delle lauree in medicina e in odontoiatria è il Ministero della Salute, al quale va presentata apposita domanda utilizzando la modulistica disponibile sul sito internet del Ministero:  www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariePubblico.

Oltre alle tasse dovute al momento della presentazione della domanda di iscrizione, il medico riceverà ogni anno, finché resta iscritto all'Ordine, la richiesta di pagamento della tassa annuale di iscrizione all'Ordine.

Si tratta di una tassa obbligatoria e indivisibile. Il pagamento viene richiesto una sola volta per ogni anno solare.

Il medico cittadino UE gode del cosiddetto “diritto di stabilimento”, cioè può liberamente risiedere stabilmente in un Paese dell’Unione Europea per esercitare la professione.
Non è quindi necessario che abbia il permesso di soggiorno previsto dalla legge sull’immigrazione, ma comunque deve fissare la sua residenza o domicilio in Italia, proprio per dimostrare il suo effettivo “stabilimento”.
Dal punto di vista del titolo, la laurea in Italia ovviamente non ha bisogno di alcun riconoscimento.

Il medico UE laureato nella UE, prima di potersi iscrivere all’Ordine ed esercitare la professione in Italia, deve ottenere il riconoscimento della laurea comunitaria.
In Italia l’autorità competente a pronunciare il riconoscimento delle lauree in medicina e in odontoiatria è il Ministero della Salute, al quale va presentata apposita domanda utilizzando la modulistica disponibile sul sito internet del Ministero:  www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariePubblico/
Il medico cittadino UE gode del cosiddetto “diritto di stabilimento”, cioè può liberamente stabilirsi (cioè risiedere stabilmente) in un Paese dell’Unione Europea per esercitare la professione.
Non è quindi necessario che abbia il permesso di soggiorno previsto dalla legge sull’immigrazione, ma comunque deve fissare la sua residenza o domicilio in Italia, proprio per dimostrare il suo effettivo “stabilimento”.

Siccome in questo caso si sta parlando di un medico non italiano e laureato all’estero, prima di poter ottenere l’iscrizione all’Ordine (e quindi di poter esercitare la professione in Italia) è necessario che dimostri di conoscere la lingua italiana e le normative che regolano l’esercizio della professione in Italia. Tale verifica è svolta dall’Ordine professionale a cui il medico rivolge domanda di iscrizione.

Il medico/odontoiatra in possesso di cittadinanza UE laureato fuori dalla UE, prima di potersi iscrivere all’Ordine ed esercitare la professione in Italia, deve ottenere il riconoscimento della laurea.

In Italia l’autorità competente a pronunciare il riconoscimento delle lauree in medicina e in odontoiatria è il Ministero della Salute, al quale va presentata apposita domanda utilizzando la modulistica disponibile sul sito internet del Ministero:  www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariePubblico/

Il medico cittadino UE gode del cosiddetto “diritto di stabilimento”, cioè può liberamente stabilirsi (cioè risiedere stabilmente) in un Paese dell’Unione Europea per esercitare la professione.
Non è quindi necessario che abbia il permesso di soggiorno previsto dalla legge sull’immigrazione, ma comunque deve fissare la sua residenza o domicilio in Italia, proprio per dimostrare il suo effettivo “stabilimento”.

Siccome in questo caso si sta parlando di un medico/odontoiatra non italiano e laureato all’estero, prima di poter ottenere l’iscrizione all’Ordine (e quindi di poter esercitare la professione in Italia) è necessario che dimostri di conoscere la lingua italiana e le normative che regolano l’esercizio della professione in Italia. Tale verifica è svolta dall’Ordine professionale a cui il medico rivolge domanda di iscrizione. Se tale verifica si conclude positivamente, l’Ordine procede alla sua iscrizione all’Albo.

I medici/odontoiatri cittadini non UE sono soggetti alle regole previste dalle leggi sull’immigrazione, per cui devono essere in possesso di un permesso di soggiorno in Italia in corso di validità.
Ai fini dell’iscrizione agli Albi professionali, le tipologie di permessi di soggiorno considerate valide sono le seguenti:

  • Per motivi di lavoro (autonomo o subordinato) o in attesa di occupazione;
  • Per motivi familiari;
  • Per motivi di studio (Il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere accettato solo se il sanitario può dimostrare di essere iscritto ad una scuola di specialità). 

    Il permesso di soggiorno ha sempre una scadenza per cui deve essere periodicamente rinnovato presso la Questura. Il mancato rinnovo comporta la cancellazione dall’Albo e, quindi, l’impossibilità di proseguire ad esercitare la professione in Italia.
    Per quanto riguarda il titolo di studio, la laurea conseguita in Italia non pone alcuna necessità di riconoscimento. Tuttavia bisogna valutare se tutto il corso di laurea è stato svolto in Italia oppure se una parte degli esami sono stati sostenuti all’estero e solo gli altri in Italia. In questo secondo caso, infatti, la frequenza solo parziale del corso di laurea in Italia consente l’iscrizione all’Albo del richiedente solo se congiunta al possesso di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro (autonomo o subordinato), in attesa di occupazione o per motivi familiari. Viceversa, se il medico è in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di studio, lo svolgimento parziale del corso di laurea in Italia non consente l’iscrizione all’Albo professionale italiano.
    Infine è necessario verificare se il medico sia stato ammesso a frequentare il corso di laurea in Italia in soprannumero grazie ad una apposita autorizzazione e finanziamento del suo Paese di provenienza perché in questo caso il medico, una volta terminati gli studi, non può rimanere a lavorare in Italia ma deve rientrare nel suo Paese di origine, che gli ha finanziato gli studi.
    Tutti questi aspetti (regolarità del soggiorno, regolarità del titolo) sono valutati dal Ministero della Salute al quale l’Ordine chiede un previo parere prima di poter iscrivere all’Albo il richiedente, anche perché la normativa sull’immigrazione attribuisce al Ministero la valutazione circa la compatibilità con i flussi migratori in ingresso. Di conseguenza l’Ordine si attiene al parere espresso dal Ministero.

Il medico/odontoiatra in possesso di cittadinanza extra UE laureato nella UE, prima di potersi iscrivere all’Ordine ed esercitare la professione in Italia, deve ottenere il riconoscimento della laurea comunitaria.
In Italia l’autorità competente a pronunciare il riconoscimento delle lauree in medicina e in odontoiatria è il Ministero della Salute, al quale va presentata apposita domanda utilizzando la modulistica disponibile sul sito internet del Ministero: www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariePubblico 
Il Ministero della Salute esamina la domanda e, conclude tale esame con l’emanazione di un formale decreto di riconoscimento con valore abilitante del titolo che, a questo punto, è omologato e quindi utile per poter iscriversi all’Ordine.

Siccome in questo caso si sta parlando di un medico/odontoiatra non italiano e laureato all’estero, prima di poter ottenere l’iscrizione all’Ordine (e quindi di poter esercitare la professione in Italia) è necessario che dimostri di conoscere la lingua italiana e le normative che regolano l’esercizio della professione in Italia. Tale verifica è svolta dall’Ordine professionale a cui il medico rivolge domanda di iscrizione. Se tale verifica si conclude positivamente, l’Ordine procede alla sua iscrizione all’Albo.

I medici/odontoiatri cittadini non UE sono soggetti alle regole previste dalle leggi sull’immigrazione, per cui devono essere in possesso di un permesso di soggiorno in Italia in corso di validità.
Ai fini dell’iscrizione agli Albi professionali, le tipologie di permessi di soggiorno considerate valide sono le seguenti:

  • Per motivi di lavoro (autonomo o subordinato) o in attesa di occupazione;
  • Per motivi familiari;
  • Per motivi di studio (Il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere accettato solo se il sanitario può dimostrare di essere iscritto ad una scuola di specialità). 

    Il permesso di soggiorno ha sempre una scadenza per cui deve essere periodicamente rinnovato presso la Questura. Il mancato rinnovo comporta la cancellazione dall’Albo e, quindi, l’impossibilità di proseguire ad esercitare la professione in Italia.

Il medico/odontoiatra italiano laureato fuori dalla UE, prima di potersi iscrivere all’Ordine ed esercitare la professione in Italia, deve ottenere il riconoscimento della laurea.

Siccome in questo caso si sta parlando di un medico/odontoiatra non italiano e laureato all’estero, prima di poter ottenere l’iscrizione all’Ordine (e quindi di poter esercitare la professione in Italia) è necessario che dimostri di conoscere la lingua italiana e le normative che regolano l’esercizio della professione in Italia. Tale verifica è svolta dall’Ordine professionale a cui il medico rivolge domanda di iscrizione. Se tale verifica si conclude positivamente, l’Ordine procede alla sua iscrizione all’Albo.

In Italia l’autorità competente a pronunciare il riconoscimento delle lauree in medicina e in odontoiatria è il Ministero della Salute, al quale va presentata apposita domanda utilizzando la modulistica disponibile sul sito internet del Ministero:  www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariePubblico/.

I medici/odontoiatri cittadini non UE sono soggetti alle regole previste dalle leggi sull’immigrazione, per cui devono essere in possesso di un permesso di soggiorno in Italia in corso di validità.
Ai fini dell’iscrizione agli Albi professionali, le tipologie di permessi di soggiorno considerate valide sono le seguenti:

  • Per motivi di lavoro (autonomo o subordinato) o in attesa di occupazione;
  • Per motivi familiari;

Per motivi di studio (Il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere accettato solo se il sanitario può dimostrare di essere iscritto ad una scuola di specialità). 

Il permesso di soggiorno ha sempre una scadenza per cui deve essere periodicamente rinnovato presso la Questura. Il mancato rinnovo comporta la cancellazione dall’Albo e, quindi, l’impossibilità di proseguire ad esercitare la professione in Italia.

 

L’eventuale riconoscimento della laurea non comunitaria da parte di un Paese UE non comporta l’automatico riconoscimento del titolo anche in Italia.

Il medico/odontoiatra italiano in possesso di laurea  non comunitaria già riconosciuta da un paese UE, prima di potersi iscrivere all’Ordine ed esercitare la professione in Italia, deve ottenere il riconoscimento della laurea.

In Italia l’autorità competente a pronunciare il riconoscimento delle lauree in medicina e in odontoiatria è il Ministero della Salute, al quale va presentata apposita domanda utilizzando la modulistica disponibile sul sito internet del Ministero:  www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariePubblico/.


 

Le direttive comunitarie prevedono che il medico cittadino UE possa liberamente svolgere atti medici in tutti i Paesi della UE, senza bisogno di stabilirsi in un Paese, ma svolgendo solo attività occasionali. In questo caso di parla di “Libera prestazione di servizi”.
In questo caso il medico, che deve essere legalmente stabilito in uno Stato UE per esercitarvi la stessa professione, deve informare il Ministero della Salute con una dichiarazione preventiva (almeno 30 giorni prima di compiere atti medici in Italia) indicando luogo e data di esecuzione degli atti medici in Italia. Nel caso in cui sussistano tutte le condizioni previste dalla norma di riferimento, il Ministero della Salute comunica la propria decisione positiva circa l'effettuazione, in Italia, della libera prestazione dei servizi da parte del professionista.

Il medico, a questo punto, può svolgere gli atti medici che ha dichiarato di voler eseguire, senza bisogno di iscriversi all’Ordine e senza bisogno di fissare la residenza in Italia e senza necessità di dimostrare di conoscere la lingua italiana.

In casi di documentata urgenza, il medico può inoltrare al Ministero la sua dichiarazione anche entro un termine più breve dei 30 giorni ordinari.

La modulistica per la dichiarazione della libera prestazione di servizi è disponibile sul sito internet del Ministero della Salute: www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariePubblico/

È opportuno sottolineare che l’esercizio della professione medica in Italia senza l’iscrizione all’Ordine è consentita solo e soltanto nel caso sopra descritto: per prestazioni occasionali rese da medici UE e previa comunicazione al Ministero della Salute. I medici non comunitari non possono svolgere alcun atto medico in Italia, nemmeno occasionale, se prima non abbiano ottenuto l’iscrizione all’Ordine (la quale, come visto sopra, è condizionata al riconoscimento del titolo, alla regolarità del soggiorno, all’accertamento della conoscenza della lingua italiana).

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