Esenzione formazione continua permanente (ECM) per i pensionati

Data pubblicazione: 21/04/2022

Tipo Documento: Comunicazione

Settore: Notizie Utili

Numero: 80

Si ripropone comunicazione già effettuata nell'anno 2022, in considerazione della scadenza dell'attuale triennio formativo, fissata per il 31/12/2025. 

Per i Medici Chirurghi e gli Odontoiatri in quiescienza, è stata introdotta ormai da tempo la possibilità di richiedere il riconoscimento dell'esenzione dall'obbligo di assolvimento della formazione continua (ECM) qualora l'attività lavorativa sia svolta in maniera saltuaria, presentando la richiesta attraverso la propria area riservata sul Co.Ge.A.P.S. (https://application.cogeaps.it/login) accessibile tramite credenziali SPID.

Con la presente comunicazione, si vuole porre l'attenzione su due punti:

  • con la Delibera della Commissione Nazionale per la formazione continua del 4 febbraio 2021 è stata data una indicazione precisa di cosa si intenda per "attività lavortativa saltuaria" ed in particolare viene riportato "Ai fini dell'applicazione della fattispecie di esenzione di cui alla lett. o) del paragrafo 4.2 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, per "professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l'attività professionale" si intendono colore che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l'attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5000,00 euro."
  • con la Delibera della Commissione Nazionale per la formazione continua del 14 dicembre 2021 è stato inserito una automatismo relativo all'esonero, di cui al punto precedente, per tutti i professionisti sanitari che hanno compiuto il settantesimo anno d'età. In particolare viene riportato "Per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d'età il Co.Ge.A.P.S. riconosce in modo automatico l'esenzione di cui alla lettera o) del par. 4. del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario. Rimane fermo l'obbligo del singolo professionista di comunicare l'esercizio non saltuario dell'attività professionale tramite il portale Co.Ge. A.P.S., essendo in tal caso soggetto all'obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale a rinuncia dell'esenzione."

Quindi, per i professionisti sanitari in quiescenza si prospettano i seguiti casi:

  • prima del compimento del settantesimo anno di età, nel caso di svolgimento di attività lavorativa saltuaria, cioè da cui derivi un reddito annuo non superiore a 5000,00 euro, possono chiedere l'esenzione dall'assolvimento dell'obbligo formativo ECM attraverso la propria area riservata sul portale Co.Ge. A.P.S.
  • dopo il compimento del settantesimo anno di età, nel caso di svolgimento di attività lavorativa saltuaria, cioè da cui derivi un reddito annuo non superiore a 5000,00 euro, l'esenzione dall'assolvimento dell'obbligo formativo ECM viene attribuito in automatico dal Co.Ge. A.P.S. e non è pertanto necessario presentare alcuna domanda.
  • dopo il compimento del settantesimo anno di età, nel caso di svolgimento di attività lavorativa NON saltuaria, cioè da cui derivi un reddito annuo superiore a 5000,00 euro, l'esenzione dall'assolvimento dell'obbligo formativo ECM viene attribuito in automatico dal Co.Ge. A.P.S. ed è OBBLIGO presentare rinuncia dell'esenzione da parte del professionista sanitario attraverso la propria area riservata.

 

Esenzione formazione continua permanente (ECM) per i pensionati

Data creazione: 19/04/2022

Data ultimo aggiornamento: 08/01/2025

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