RENTRI: aggiornamenti sull’obbligo di iscrizione per medici e odontoiatri

Data pubblicazione: 29/12/2025

Tipo Documento: Comunicazione

Settore: Pubblicazioni Generali

Numero: 222

Il D.M. 4 aprile 2023 n. 59 ha istituito il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), lo strumento con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) gestisce la tracciabilità dei rifiuti, in particolare di quelli pericolosi, attraverso la digitalizzazione dei principali adempimenti.

Il decreto distingue due sezioni:

  • Sezione Anagrafica, riservata agli operatori autorizzati alla gestione dei rifiuti;
  • Sezione Tracciabilità, che riguarda gli obblighi previsti dagli articoli 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006 (registro di carico e scarico e formulario di trasporto dei rifiuti).

Proprio il richiamo a tali articoli ha portato, nel tempo, a ritenere che gli studi medici e odontoiatrici monoprofessionali o associati e le STP monospecialistiche, non qualificandosi come imprese né come enti che svolgono attività di gestione o trasporto dei rifiuti, fossero esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI.

L’articolo 13 del decreto ha tuttavia introdotto un meccanismo di iscrizione scaglionata, stabilendo che dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 debbano iscriversi al RENTRI:

  • le imprese e gli enti produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti;
  • i produttori di rifiuti pericolosi diversi da imprese o enti, a prescindere dal numero di dipendenti.

Da tale formulazione è derivata, in via interpretativa, l’inclusione anche di medici e odontoiatri, con conseguente obbligo di:

  • iscrizione al RENTRI e pagamento del diritto annuale;
  • tenuta digitale dei registri di carico e scarico;
  • utilizzo del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) digitale, obbligatorio dal 13 febbraio 2026.

Dal testo del DDL di Bilancio 2026, già approvato dal Senato e attualmente all’esame della Camera, emerge però una significativa novità: medici e odontoiatri liberi professionisti, nonché i medici convenzionati, risulterebbero esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI.

La disposizione è stata accolta con soddisfazione dal Presidente FNOMCeO Filippo Anelli e dal Presidente nazionale CAO Andrea Senna, che hanno sottolineato come la norma consenta di riallineare gli obblighi digitali alle deroghe già previste dal Testo Unico Ambientale, evitando ulteriori adempimenti burocratici per attività professionali non organizzate in forma di impresa.

Alla luce della prospettata ipotesi di modifica normativa quindi:

  • non sussisterebbe l’obbligo di iscrizione al RENTRI;
  • resterebbe fermo il solo obbligo di conservazione per almeno tre anni dei formulari o dei documenti di conferimento;
  • la tracciabilità dei rifiuti rimarrebbe in capo ai soggetti che effettuano la raccolta e lo smaltimento.

Considerato che la scadenza potenziale per l’iscrizione è fissata al 13 febbraio 2026 e che il procedimento legislativo non è ancora concluso, si consiglia di non procedere, allo stato attuale, con l’iscrizione al RENTRI, in attesa dell’approvazione definitiva della Legge di Bilancio e delle conseguenti indicazioni operative.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti non appena il quadro normativo sarà definitivamente chiarito.

Testo normativo:

ART. 134-TER – DDL Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028

“All’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo. Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:

a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all’articolo 237, comma 1;

b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 190, commi 5 e 6».”

ART. 190, comma 6 – decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

“Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, possono adempiere all'obbligo con una delle seguenti modalità, che sono valide anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all'articolo 189:
a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall'articolo 193;

b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 2.”

 

Data creazione: 29/12/2025

Data ultimo aggiornamento: 29/12/2025

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