LEGGE 18 LUGLIO 2025 N 106 DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO E I PERMESSI RETRIBUITI PER ESAMI E CURE MEDICHE IN FAVORE DEI LAVORATORI AFFETTI DA MALATTIE ONCOLOGICHE INVALIDANTI E CRONICHE

Data pubblicazione: 01/08/2025

Tipo Documento: Comunicazione

Settore: Pubblicazioni Generali

Numero: 113

Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale 171 del 25-7-2025 è stata pubblicata la legge indicata in oggetto di cui si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.


I commi 1 e 2 dell’articolo 1 riconoscono il diritto a un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi, non retribuito e con conservazione del posto di lavoro, per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, oppure da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento. Durante il periodo di congedo il dipendente non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa, mentre possono essere fruiti, in via concorrente, altri benefici, economici o giuridici. La fruizione del congedo può decorrere solo dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo. Il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il dipendente può comunque procedere al riscatto, ai fini previdenziali, del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, determinati sulla base della disciplina prevista per la prosecuzione volontaria della contribuzione.

Al fine del periodo di congedo in esame, la certificazione delle malattie è rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria, pubblica o privata, accreditata, che ha in cura il lavoratore; al fine della verifica delle condizioni in oggetto, possono essere utilizzati i dati disponibili nel Sistema tessera sanitaria e nel Fascicolo sanitario elettronico, secondo le modalità definite dalle relative discipline. Il successivo comma 4 prevede che, per il periodo successivo alla fruizione del congedo in oggetto, il lavoratore abbia priorità nell’accesso alla modalità di lavoro agile, nell’ambito degli accordi individuali su tale modalità che il datore di lavoro intenda concludere; la priorità sussiste a condizione che la prestazione lavorativa del soggetto sia compatibile con la modalità di lavoro agile.

Il criterio di priorità relativo ai soggetti in esame si affianca, dunque, ai criteri di priorità già previsti dall’ordinamento in materia di accesso al lavoro agile; in base a questi ultimi, hanno priorità: i lavoratori con figli fino a dodici anni di età, o senza alcun limite di età nel caso di figli con disabilità che abbiano necessità di sostegno intensivo; i lavoratori con disabilità, che abbiano necessità di sostegno intensivo; i lavoratori che rientrino nella nozione di caregiver familiare; i lavoratori che usufruiscono dei permessi mensili per assistenza di un soggetto con disabilità che abbia necessità di sostegno intensivo e che abbia specifici legami con il lavoratore. Per i lavoratori autonomi, il comma 3 del presente articolo 1 prevede, con riferimento alle suddette malattie, il diritto alla sospensione, per un periodo non superiore a trecento giorni per anno solare, dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per un committente; per il periodo oggetto di sospensione non è riconosciuto alcun corrispettivo ed è fatta salva l’ipotesi del venir meno dell'interesse del committente.


L’articolo 2 prevede, con decorrenza dall’anno 2026, per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, oppure affetti da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, o aventi figli minorenni affetti dalle malattie e condizioni di invalidità in oggetto, il diritto a dieci ore annue di permesso, con relativa indennità e copertura previdenziale figurativa, per specifiche esigenze e in via aggiuntiva rispetto ai permessi già spettanti in base alla legislazione o ai contratti collettivi nazionali di lavoro. Il diritto è riconosciuto per lo svolgimento di visite, esami strumentali, analisi chimicocliniche e microbiologiche o di cure mediche frequenti, a condizione che sussista una prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria, pubblica o privata, accreditata.


L’articolo 3 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2026, per il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche, in favore di studenti meritevoli laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, biotecnologie, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche ovvero in altri corsi di laurea inerenti alle professioni sanitarie. Si demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione: dei requisiti necessari per il conferimento dei premi in oggetto; dei parametri per l'individuazione degli studenti meritevoli; delle modalità di istituzione ed erogazione dei premi medesimi da parte delle università.

Data creazione: 01/08/2025

Data ultimo aggiornamento: 01/08/2025

Allegati (totale: 1)
legge_106.2025.pdf
01/08/2025 (89.36 KB)

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